Gli agenti chimici, sia in forma particellare che in forma di gas e vapori, possono essere normalmente presenti in molteplici lavorazioni (verniciatura, saldatura, levigatura, rimozione dell’amianto, ecc.) ma possono formarsi anche accidentalmente, come ad esempio a seguito di reazioni tra sostanze incompatibili, a seguito di un incendio, per malfunzionamento di un impianto. In altri casi il pericolo può essere costituito da atmosfere povere di ossigeno che si possono avere, ad esempio, nei processi di vinificazione, nell’immagazzinaggio della frutta o nei sistemi passivi di protezione antincendio.
I dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie aeree sono compresi fra quelli di III categoria (salvavita) ai sensi del D.Lgs 475/92; pertanto la scelta di questi DPI, in funzione della valutazione dei rischi dello specifico ambiente di lavoro, deve essere effettuata soltanto da persone competenti e in possesso di una formazione adeguata e specifica sulla materia per evitare gravi rischi per gli utilizzatori.
I DPI devono essere utilizzati dopo aver ridotto il più possibile il rischio ricorrendo a mezzi di protezione collettiva se permane un rischio residuo che può essere controllato soltanto con l’uso degli APVR. Ad esempio, nelle lavorazioni di breve durata o in cantieri stradali ed edili, che espongono all’inalazione di agenti chimici, quando la soluzione collettiva è tecnicamente difficile da attuare, si può ricorrere al mezzo di protezione personale. Questo è il caso, ad es., del travaso di vernici o della saldatura realizzata in cantiere all’aperto. Ma ci sono situazioni di cantiere per cui non è ammesso il ricorso al solo DPI, come ad es., il taglio di un lapideo, che va eseguito tenendo costantemente bagnato il solco di taglio, limitando in tal modo la produzione di polvere. Per interventi di emergenza e di salvataggio, l’APVR risulta il più delle volte l’unico mezzo possibile per agire in maniera efficace e senza rischi per i soccorritori.