Il legislatore, con il Testo Unico approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente modificato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha elaborato una disciplina organica in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo la definizione e disciplina delle figure che svolgono un ruolo significativo all’interno dell’impresa.
Il settore dell’edilizia rappresenta da sempre uno dei settori produttivi maggiormente coinvolti nell’applicazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alle attività svolte nell’ambito dei cantieri di lavori pubblici e privati.
La disciplina del Testo Unico riguarda la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento a tutti i settori di attività. Sono pertanto individuate alcune figure che ricoprono ruoli significativi all’interno dell’impresa cui sono riconnessi rilevanti profili di responsabilità.
Tali ruoli significativi comportano la titolarità di “posizioni di garanzia”, rispetto all’incolumità fisica e psichica dei lavoratori, derivanti dal complesso di norme che disciplinano la materia antinfortunistica. Dette posizioni di garanzia comportano l’obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza e di impedire il verificarsi di eventi lesivi per i lavoratori, conseguendo all’eventuale omissione delle misure di sicurezza e al mancato rispetto degli obblighi di prevenzione la responsabilità penale personale del titolare.
Si ritiene dunque opportuno individuare e delimitare le figure rilevanti, al fine di specificarne i relativi ambiti di responsabilità.