Le cadute dall’alto determinano spesso infortuni gravi con lesioni permanenti e in alcuni casi la morte. Particolarmente pericolose sono tutte le attività svolte su coperture in funzione dell’altezza, della tipologia costruttiva e dell’inclinazione.
In questo opuscolo vengono riportate alcune indicazioni sulle misure di tutela da attuare per lavori da eseguire su tetti non praticabili e postazioni di lavoro sopraelevate di fabbricati.
La norma UNI 8088 definisce “copertura non praticabile” la copertura sulla quale l’accesso e il transito di persone è possibile unicamente con la predisposizione di particolari mezzi o misure di sicurezza contro la caduta.
La maggior parte delle coperture, sia esistenti che in costruzione, non è praticabile in quanto l’accesso e il transito su di esse presenta sempre, in qualche modo, il rischio di caduta.
Il testo unico 81/2008, agli articoli 105 e seguenti, ci offre un’importante definizione di lavori in quota, stabilendo che si intende per lavoro in quota “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.
Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.
È fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale.
Si ricorda che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto è subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore.