Tutte le volte che vengono condotte indagini per indagare la presenza di eventuali responsabilità penali in ordine ai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (indagini per infortuni sul lavoro o per malattie professionali) si rende necessario indagare se vi è una responsabilità amministrativa dell’impresa. L’indagine per la individuazione di eventuali responsabilità penali viene condotta con le modalità ordinarie ed al termine di tali indagini occorre verificare se vi sia responsabilità amministrativa dell’impresa.
Perché la responsabilità amministrativa si concretizzi è necessario che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
1) Il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere connesso con violazioni della normativa relativa all’igiene e sicurezza del lavoro
2) L’ impresa rientra nell’ambito di quelle per le quali si applica la responsabilità amministrativa; in particolare sono escluse:
- Aziende individuali
- Aziende con titolare unico che non hanno assetto societario
- Aziende familiari
- Enti Pubblici non economici
- Enti che svolgono funzioni di interesse costituzionale
- Stato
- Enti Pubblici territoriali
Sono invece ricomprese:
- Enti
- Società di persone e di capitale
- Associazioni (con o senza personalità giuridica)
3) Il fatto è stato commesso nell’interesse dell’Ente oppure l’impresa ha tratto dall’evento che ha concorso a determinare l’infortunio o la malattia professionale un qualche vantaggio. Se infatti è possibile escludere che vi sia stato interesse o vantaggio per l’impresa non vi è responsabilità amministrativa. (In genere ciò non accade in quanto la mancata adozione di misure di prevenzione determina risparmio economico, aumento della produzione, ecc.) . Interesse: Elemento soggettivo consistente nella intenzione dell’autore del reato che ha determinato l’evento di favorire l’Ente. Richiede una verifica ex ante (vedi parte seguente del documento)
Vantaggio: Elemento oggettivo riferito ai risultati effettivi della condotta. Richiede una verifica ex post
4) Vi è stata una colpa organizzativa da parte dell’impresa nel dar vita a quella violazione che ha concorso al determinarsi dell’infortunio o della malattia professionale. (In genere anche questa è presente; vi è una qualche carenza nella organizzazione della prevenzione che ha reso possibile il concretizzarsi della violazione che ha poi concorso a determinare l’infortunio o la malattia professionale).
Se queste condizioni si verificano si segnala nell’inchiesta che viene trasmessa al magistrato che è ipotizzabile per l’impresa la responsabilità amministrativa prevista dall’art 300 del D.L.vo 81/2008. Sarà eventualmente compito dell’impresa dimostrare di aver adottato un sistema di gestione della sicurezza avente i requisiti di cui all’articolo 30 del D.L.vo 81.