L'adozione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoo (SGSL) costituisce il nucleo centrale dell'impegno delle aziende, consapevoli che le politiche di prevenzione, oltre a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, riducono sensibilmente i costi economici e sociali derivanti dalla carenza di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per ottenere tali risultati è necessario che il SGSL sia realizzato con il pieno coinvolgimento di tutti i lavoratori e degli interlocutori interessati e che le politiche volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza siano integrate nel contesto aziendale, chiamando le parti sociali a svolgere un ruolo centrale per il raggiungimento dell'obiettivo comune.
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. valorizzano i modelli di organizzazione e di gestione che, se adottati ed efficacemente attuati secondo le caratteristiche definite dall'art. 30, possono essere presi quale riferimento per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. 231/01.
Come ribadito nella circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 luglio 2011, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/08 per le parti corrispondenti.
Nella stessa Circolare vengono indicate eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento al sistema di controllo (comma 4) ed al sistema disciplinare (comma 3).