Orientamenti per gli utilizzatori a valle

Prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle.

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Descrizione

Il presente documento descrive le prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle. Esso fa parte di una serie di documenti d'orientamento redatti allo scopo di assistere tutte le parti interessate nella fase preparatoria al fine di soddisfare gli obblighi previsti ai sensi del regolamento REACH. Questi documenti offrono orientamenti dettagliati relativi a una serie di processi fondamentali di REACH nonché a taluni metodi scientifici e/o tecnici specifici che le imprese o le autorità devono utilizzare conformemente alle disposizioni del regolamento REACH.

I documenti di orientamento sono stati originariamente redatti e discussi nell’ambito dei progetti di attuazione di REACH (REACH Implementation Projects, RIP) diretti dai servizi della Commissione europea, con la partecipazione di parti interessate degli Stati membri, dell’industria e di organizzazioni non governative. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) aggiorna questi documenti d'orientamento secondo la relativa procedura di consultazione. Questi documenti d'orientamento sono reperibili sul sito web dell'ECHA. Altri documenti verranno pubblicati su questo sito web una volta ultimati o aggiornati.

Il presente documento fa riferimento al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

Questi orientamenti sono destinati agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche. Una società può rivestire molti ruoli diversi a norma del REACH, dal momento che un ruolo è legato alle attività che la società svolge in relazione a una data sostanza. A norma del regolamento REACH l'utilizzatore a valle ha un ruolo specifico, che si riferisce all’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nel corso delle proprie attività industriali o professionali. Esempi di altri ruoli a norma del REACH sono quelli del fabbricante e dell'importatore.

Molti tipi di società differenti possono avere un ruolo da utilizzatore a valle, compresi i responsabili della formulazione di miscele, gli utilizzatori industriali di sostanze chimiche e miscele, i produttori di articoli, gli artigiani, le officine e i fornitori di servizi (per esempio le imprese di pulizie) o i riempitori.

Il presente documento offre inoltre informazioni utili ad altri attori della catena di approvvigionamento che non sono utilizzatori a valle né fabbricanti o importatori, ma che sono comunque soggetti ad obblighi ai sensi del regolamento REACH. Tra questi si annoverano distributori, rivenditori al dettaglio e imprese di stoccaggio.

Questi orientamenti aiutano a chiarire i ruoli previsti dal REACH, delineando gli obblighi che un utilizzatore a valle deve rispettare in conformità di tale regolamento, nonché le diverse circostanze in cui può imbattersi.

Informazioni aggiuntive

  • Fonte: Echa
  • Anno di pubblicazione: 2014

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