Decreto del Ministro dell’Interno 8 giugno 2016. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio

Decreto del Ministro dell’Interno 8 giugno 2016. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016 il decreto del Ministro dell’Interno 8 giugno 2016 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di uffi cio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Le norme potranno essere applicate alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, indicate dal numero 71 all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ovvero: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (Categoria A fino a 500 persone; B oltre 500 e fino a 800 persone; C oltre 800 persone). Potranno essere applicate in alternativa a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006.

Il documento riporta indicazioni sulla classificazione degli uffici (in relazione al numero massimo di presenti: OA, OB, OC; massima quota di piani HA, HB, HC, HD, HE), aree di attività – uffici, archivi, affollamento, carico di incendio specifico, apparecchi elettrici elettronici, locali rilevanti per la sicurezza antincendio, altre aree (TA, TM, TO, TK, TT, TZ).

Quindi profili di rischio (metodologia, capitolo G.3), strategia antincendio (misure regola tecnica orizzontale, capitoli V.1 o V.3), reazione al fuoco (GM2, GM3), resistenza al fuoco (capitolo S.2 e Tabella V,4-1), compartimentazione (S.3 e S.6 e tabella V.4-2), gestione sicurezza antincendio, controllo dell’incendio (S.6 e tabella V.4-3, UNI 10799 e V.4-4, UNI EN 12845 e V.4-5), vani degli ascensori (tabella S.9-3, capitolo V.3, tipo SB).

Informazioni aggiuntive

  • Fonte: Ministro dell'interno
  • Anno di pubblicazione: 2016

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