Decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2017. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.197 del 24-08-2017) il Decreto 7 agosto 2017, che riporta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi. Il Decreto aggiorna il Codice di Prevenzione Incendi nei riferimenti alle attività di autorimessa e alla normativa di riferimento.

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti.

Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

Informazioni aggiuntive

  • Fonte: Ministro dell'Interno
  • Anno di pubblicazione: 2017

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