Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.
La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017).
In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l’equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.
Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.
In riferimento al punto 4.1 dell’allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l’eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).
Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall’applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.