Il testo unico ha il pregio di accomunare in un solo corpo testuale la regolamentazione su una determinata materia, evitando così al destinatario (datore di lavoro, avvocato, giudice o lavoratore), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla copiosità di norme sparse per il sistema legislativo. In realtà, il D.Lgs. 81 non è un testo unico perché non raccoglie tutte le normative del settore, da qui unico testo.
A differenza del D.Lgs. 626/94 e in accordo con la direttiva comunitaria 89/391/CE, il testo normativo si apre (art. 1) con la precisazione delle finalità del provvedimento cioè il riordino della normativa vigente su tutto il territorio nazionale. Tale scopo è per ora raggiunto solo in parte, sia per la mancata revisione dei titoli tecnici, sia perché molti provvedimenti rimandano a decreti applicativi o linee guida da emanarsi, sia perché alcune regolamentazioni normative non sono state incluse, fra cui il corpus normativo della prevenzione incendi.