Sei qui: Scaffale News Interpelli Sicurezza Lavoro Interpello n. 16/2015 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2, comma 1, lettera e)”.
L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto mentre la necessità di ricorrere all’individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all’organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.) in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.