La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
In particolare, l’istante chiede di sapere se il principio enunciato dal sopracitato articolo 28, comma 3-bis, circa la possibilità di posticipare la redazione DVR, sia applicabile anche al POS.
Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge, sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificarne “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo” (art. 92, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008, obbligo sanzionato penalmente.
E’ opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), e f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.