Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a due diversi quesiti: il primo relativo all'applicazione delle norme del Testo unico di Sicurezza alle forze di Polizia locale. Il secondo riguarda la determinazione come "luogo di lavoro" ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, di alcuni campi nomadi nei quali avvengono frequentemente roghi potenzialmente in grado di causare danni alla salute (e all'ambiente).
Chiede innanzitutto il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) se, e in che misura, l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica».
La Commissione risponde che il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l'attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l'attività comporti - ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 - lo svolgimento di "compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica".
Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) chiede poi se, ai fini della valutazione del rischio le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi dove si innescano roghi, costituiscano ambiente di lavoro, e se pertanto vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali previste dal TUS (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all'allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell'ambito dell'attività di presidio dei roghi medesimi".
La Commissione richiama l'art.62 del d.lgs. n. 81/2008 e afferma che "ferme restando le disposizioni di cui al titolo I", per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell'applicazione del Titolo II, i "luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".
Infine, conferma il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.