L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (di seguito la «direttiva») stabilisce che «[f]atta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (1), e della [sic] pertinente normativa dell’Unione sulla protezione del suolo, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l’osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività»
Ai fini delle presenti linee guida, con le seguenti spiegazioni si intende chiarire ulteriormente il significato dei termini di seguito riportati utilizzati nell’ambito della direttiva.
Per «sostanze pericolose pertinenti» (articolo 3, paragrafo 18 e articolo 22, paragrafo 2, primo comma) si intendono le sostanze o miscele definite all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall’installazione.
L’espressione «possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione» (articolo 22, paragrafo 2, primo comma) investe vari aspetti importanti. Innanzitutto, nella relazione di riferimento si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell’installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell’elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l’influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione.
Il termine «contaminazione» è inteso come sinonimo del termine «inquinamento» così come definito all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva.
Il «raffronto in termini quantitativi» (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma) richiede che i dati relativi alla portata e al grado di contaminazione consentano il confronto tra la situazione descritta nella relazione di riferimento e quanto rilevato al momento della cessazione definitiva delle attività. Pertanto questo termine, così come utilizzato nell’articolo 22, paragrafo 2, esclude il confronto puramente qualitativo. È nell’interesse del gestore garantire che i dati quantitativi siano sufficientemente accurati e precisi da consentire un raffronto significativo al momento della cessazione definitiva delle attività.
Lo scopo delle presenti linee guida è chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva, per consentirne un’attuazione uniforme da parte degli Stati membri. Tuttavia, esse non rappresentano un’interpretazione giuridicamente vincolante della direttiva, che resta l’unico testo giuridicamente vincolante. Inoltre, solo la Corte di giustizia può fornire un’interpretazione ufficiale della direttiva.
Linee guida CE 2014/C 136-01. Direttiva 2010-75-UE relativa alle emissioni industriali
Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01)
Informazioni aggiuntive
- Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea
- Anno di pubblicazione: 2014