Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica

Direttiva 2018/844/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Nella nuova direttiva 2018/844/UE, in vigore dal 9 luglio 2018, si modificano le due precedenti direttive sula prestazione energetica e sull’efficienza energetica.

Con la nuova direttiva vengono modificato alcuni articoli della direttiva 2010/31/UE ed è previsto, inoltre, l’inserimento dell’articolo 2-bis “Strategia a lungo termine” in cui ogni Stato membro fissa una tabella di marcia al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica.

Con l’integrale sostituzione nella direttiva 2010/31/UE dell’articolo 8 contenente “Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” è prevista, tra l’altro, la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

È inoltre previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi edifici siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Relativamente agli edifici intelligenti, nella nuova direttiva è previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

Informazioni aggiuntive

  • Fonte: Parlamento Europeo
  • Anno di pubblicazione: 2018

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