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Macchine, Attrezzature e Impianti
Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali


Criteri di carattere generale per condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi nella fase di accesso degli operatori alla stiva delle navi per le normali attività, operazioni di manutenzione o emergenza
Il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso eccezionale ad attrezzature non previste a tale fine ovvero utilizzate per il sollevamento di cose dalla banchina.
Il parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011 della Commissione Consultiva Permanente (cfr. appendice 1) per la salute e sicurezza sul lavoro “sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.” prevede specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature da abbinare agli stessi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre. Successivamente la stessa Commissione ha approvato il 18 aprile 2012 le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine” (cfr. appendice 2), poi recepite con nota del 9 maggio 2012.
Considerate le esigenze manifestate dall’Autorità Portuale di Venezia in ambito SOI (Sistema Operativo Integrato del porto di Venezia), si è istituito presso Inail un Gruppo di lavoro dedicato con l’obiettivo di elaborare un documento tecnico che, partendo dalle indicazioni procedurali individuate dalla Commissione, definisca specifiche indicazioni per il contesto lavorativo portuale, tenendo conto anche delle possibili interrelazioni con le modalità di accesso e di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, quali le stive delle navi (cfr. appendice 3).