L'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), così come modificato dal regolamento (CE) n. 987/2008 dell’8 ottobre 2008 definisce i criteri per l’esenzione delle sostanze incluse nell’allegato V dalle disposizioni in materia di registrazione, per l’utilizzatore a valle e in materia di valutazione. Questi criteri sono formulati in maniera molto generale. La guida è volta a fornire maggiori spiegazioni e informazioni di carattere generale per l’applicazione delle varie esenzioni e a fornire chiarimenti in merito a quando è possibile applicare un’esenzione e quando non è possibile. Si noti che le imprese che beneficiano di un’esenzione devono fornire alle autorità (su richiesta) le informazioni appropriate per dimostrare che le loro sostanze hanno i requisiti necessari per l’esenzione. Se prodotti di reazione, la cui presenza è tuttavia prevedibile e che possono avere conseguenze per misure di gestione dei rischi, sono esentati ai sensi dell’allegato V come modificato dal regolamento (CE) n. 987/2008, informazioni di sicurezza appropriate devono essere comunicate nella catena di approvvigionamento conformemente al titolo IV del regolamento.
La presente guida segue lo stesso ordine delle voci nell’allegato V del regolamento REACH come modificato dal regolamento (CE) n. 987/2008.