Il ruolo del medico competente nella valutazione del rischio rumore

Il ruolo del medico competente nella valutazione del rischio da rumore e nel rapporto con i soggetti della prevenzione aziendale

L' operato del medico competente è sorretto da quanto disposto all’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 81/08 “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”.

Ai fini inoltre della conoscenza della realtà produttiva e del conseguente apporto alla valutazione, risultano di fondamentale importanza per il medico in questione i sopralluoghi annuali, l’esame delle schede di sicurezza delle sostanze e delle miscele, gli esiti degli eventuali rapporti di indagini di igiene industriale e le informazioni ricevute direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Informazioni aggiuntive

  • Fonte: ASL PAVIA
  • Anno di pubblicazione: 2012

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