Il lavoro al VDT è considerato un’attività rischiosa per la salute e sicurezza dei lavoratori, e in quanto tale risulta regolata all’interno del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08), modificato dal DLgs 106/09. Quanto presente nel DLgs 81/08 riprende, con alcune modifiche, quanto già presente nel DLgs 626/94 (e s.m.i. tra cui la L 422/00), che recepiva una serie di Direttive Europee su vari temi relativi alla sicurezza sul lavoro.
Nel documento sono riportate nella prima parte le indicazioni relative alla sicurezza per il lavoro con VDT presenti nel DLgs 81/08, e nella seconda parte l’evoluzione della legislazione sui VDT precedentemente al 2008.
Il DLgs 81/08, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, considera il lavoro al Videoterminale un’attività che comporta possibili rischi per i lavoratori, e per la quale quindi è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi e l’attuazione di interventi volti a proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori.
All’interno del testo unico alle attrezzature munite di Videoterminale (VDT) è dedicato il Titolo VII, composto dagli articoli dal 172 al 178. Il testo dell’art. 173, nella sua enunciazione della definizione di VDT, non si discosta molto dalle definizioni già date nel DLgs 626/94.
Per i videoterminali viene data una definizione molto ampia: “Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato”, per cui le attrezzature di lavoro munite di videoterminali sono tutte quelle attrezzature dotate del predetto tipo di schermo, con le eccezioni, esplicitamente citate nell’art. 172, relative ai posti di guida di veicoli e macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di sistemi di trasporto, ai sistemi informatici destinati prioritariamente all’utilizzazione da parte del pubblico (non quindi da uno specifico lavoratore addetto), le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature di misura munite di un piccolo schermo per la visualizzazione.