Istruzioni di prima verifica periodica, riguardo i carrelli semoventi a braccio telescopico, ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011.
Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
- richiedere, dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive una periodicità annuale delle verifiche), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente.
Poiché i carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in precedenti regimi di verifica, l’articolo 5.1.2 dell’allegato I al D.M. 11 aprile 2011 prescrive che, qualora tali attrezzature alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio, la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio.