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Risultati della ricerca per: elettromagnetici

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

L'articolo 202 del D.Lgs. 81/08 ai commi 1 e 2 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'ISPESL e delle Regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

La valutazione del rischio vibrazioni deve necessariamente prendere in esame i seguenti fattori:

  1. I macchinari che espongono a vibrazione  e i rispettivi tempi di impiego nel corso delle lavorazioni, al fine di valutare  i livelli di esposizione dei lavoratori in relazione ai livelli d’azione e valori limite prescritti dalla normativa;
  2. gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  3. gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  4. le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;
  5. l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
  6. condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.

Il D.Lgs 81/08 prevede che la valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni venga effettuata prendendo anche in considerazione i valori limite di esposizione e i valori d’azione. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2. Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2. Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Documenti di approfondimento:
Linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro
Analisi dei rischi da agenti fisici con particolare riferimento alle vibrazioni meccaniche e alle radiazioni ottiche

Pubblicato in domande_F
Venerdì, 05 Gennaio 2018 15:19

L'attività si svolge in ambienti rumorosi?

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

L’art.190 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo. Nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).  

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere alla cosiddetta “giustificazione” che non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un pò più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.

Una valutazione con misurazioni può ritenersi completa se:

  • definisce i LEX e Lpicco,C degli esposti a più di 80 dB(A) e 135 dB(C);
  • individua i fattori accentuanti il rischio (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi…), come identificati dall’art.190, comma 1;
  • individua le aree e le macchine a forte rischio (valori superiori di azione: LAeq > 85 dB(A) e LCpicco > 137 dB(C));
  • definisce le misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio;
  • valuta l’efficienza e l’efficacia dei DPI uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori.

La valutazione del rumore deve confluire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Casi particolari di valutazione del rischio sono quelli finalizzati alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento, da redigere preliminarmente l’affidamento di un contratto d’appalto nel settore dei cantieri temporanei e mobili) e alla stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da redigere preliminarmente l’avvio dell’attività di un contratto d’appalto in tutti i casi in cui non è previsto il PSC).

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Documenti di approfondimento:
Rumore: nozioni generali
Linee guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere
Misurazione dell'esposizione e valutazione del rischio rumore
La valutazione del rischio rumore
Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
Come evitare o ridurre l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro

Pubblicato in domande_F

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

La movimentazione manuale di carichi (MMC), intesa come le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, è trattata nel Titolo VI (art. 167 e seguenti) e nell’Allegato XXXIII del D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro, quando non sia possibile evitare la MMC da parte dei lavoratori, allo scopo di ridurre il rischio da sovraccarico biomeccanico, adotta tutte le misure organizzative necessarie e valuta le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione, tenendo conto dell’Allegato XXXIII e delle Norme Tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3).

La suddetta Norma, ai fini della valutazione del rischio correlato con le attività di MMC, specifica i limiti raccomandati per il sollevamento manuale di oggetti, fornendo al tempo stesso una guida circa la determinazione delle variabili considerate e consentendo di valutare i rischi per la salute a carico del lavoratore.

Gli elementi da considerare per definire il livello di rischio, sono le caratteristiche del carico e dell’ambiente di lavoro, le posizioni che si assumono nel sollevamento, l’entità dello sforzo fisico.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Norme Tecniche ISO 11228 (parti 1-2-3)

Documenti di approfondimento:
Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Il sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale nel settore edile: schede di rischio per mansione, per settore produttivo e per singoli compiti lavorativi
Verifica della corretta valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscoloscheletrico

 

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La valutazione del rischio incendio, come previsto dal DM 10 marzo 1998, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.17 e 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il settore delle atmosfere potenzialmente esplosive è regolamentato dalle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE.

Il DM 10 marzo 1998 fornisce sia i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze.

Al punto 1.2 dell’allegato I del DM 10 marzo 1998 si definisce:

  1. pericolo d’incendio: la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
  2. rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
  3. valutazione dei rischi d’incendio: procedimento di valutazione dei rischi d’incendio in un luogo di lavoro derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio.

In particolare, nella valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro, anche tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, provvede ad effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo conto:

  • del tipo di attività;
  • delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
  • delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
  • del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di: determinare i fattori di pericolo d’incendio; identificare le persone esposte al rischio d’incendio; valutare l’entità dei rischi accertati; individuare le misure di prevenzione e protezione; programmare le misure antincendio, ritenute più opportune.

È necessaria, in questa fase di analisi, la determinazione dei fattori di pericolo d’incendio, ad esempio con riferimento a materiali, sostanze, macchine, organizzazione del lavoro, carenze di manutenzione ecc., che possono causare un pericolo.  Questi fattori possono essere suddivisi secondo tre tipologie:

  • materiali e sostanze combustibili o infiammabili come: grandi quantitativi di materiali cartacei; materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli; liquidi e vapori infiammabili; gas infiammabili; polveri infiammabili; sostanze esplodenti; prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti ecc.;
  • sorgenti d’innesco come: fiamme libere; scintille; archi elettrici; superfici a temperatura elevata; cariche elettrostatiche; campi elettromagnetici; macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica ecc.;
  • fattori trasversali come: territorio ad alta sismicità; vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio; metodologie di lavoro non corrette; carenze di manutenzione di macchine ed impianti ecc.

Inoltre, è necessaria l’identificazione delle persone esposte al rischio d’incendio, tenendo conto dell’affollamento massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se, all’interno delle aree di lavoro, può esserci presenza di pubblico occasionale e che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro e con le vie e le uscite di emergenza (ad esempio lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia, di manutenzione, ecc), persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato, lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro ecc.

È necessario classificare il livello del rischio d’incendio in una delle seguenti categorie di rischio:

  • rischio basso: luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
  • rischio medio: luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Ad esempio si considerano luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio: le attività comprese nell’allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151 con l’esclusione delle attività classificate a rischio d’incendio elevato; i cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  • rischio elevato: luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d’incendio basso o medio.

Vanno altresì individuate le misure di prevenzione e protezione:

  • eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
  • organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza (vedi allegato IV del D.Lgs. 81/08 e allegato III del DM 10 marzo 1998);
  • allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
  • installare dispositivi di estinzione incendi (estintori portatili, carrellati ed idranti) in numero e capacità appropriata, impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio in tutte le aree o locali a rischio specifico d’incendio (archivi, magazzini, depositi di materiali combustibili;
  • assicurare che tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento e che tutte le vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate. Tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio devono essere oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento;
  • garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione sul rischio d’incendio e sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro (ubicazione delle vie d’uscita, procedure da adottare in caso d’incendio, modalità di chiamata degli Enti preposti alla gestione delle emergenze, esercitazioni periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc.).

 

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

Direttiva ATEX 94/9/CE
Direttiva ATEX 99/92/CE

Documenti di approfondimento:
Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle direttive Atex 94/9/CE e 99/92/CE
La valutazione del rischio incendio
Manuale operativo per la valutazione del rischio incendio ed ATEX
Sicurezza antincendio e datore di lavoro

Pubblicato in domande_F

Studi di casi per la valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro.

Pubblicato in Rischi Fisici

Guida per la valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro.

Pubblicato in Rischi Fisici

Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 di attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Lunedì, 27 Novembre 2017 10:43

A proposito di sicurezza sul lavoro

Dossier su metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Pubblicato in Sistemi di Gestione SSL
Martedì, 14 Novembre 2017 13:18

È stato nominato il Medico Competente?

La nomina del Medico Competente (MC), è un adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 18). Il Datore di Lavoro è tenuto alla nomina del Medico Competente, in possesso dei titoli e requisiti per svolgerne le funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 38), nei casi previsti (D.Lgs. 81/08, art. 41)

L’obbligatorietà scatta nel momento in cui i lavoratori siano esposti a determinati rischi quali, ad esempio:
•    uso di videoterminali: esposizione superiore a 20 ore/settimanali medie
•    rumore: valori superiori di azione L ex, 8h= 85 dB (A)  e P peak = 140 Pa
•    vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio: valore di azione giornaliero > a 2,5 m/s2;
•    vibrazioni corpo intero: valore di azione giornaliero > a 0,5 m/s2.
•    movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
•    agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche)
•    agenti chimici
•    piombo, cancerogeni, amianto
•    agenti biologici
•    tossicodipendenze e alcolismo
•    lavori notturni

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Documenti di approfondimento:
Il medico competente e la sorveglianza sanitaria
Il ruolo del medico competente nella valutazione del rischio rumore
Il Medico Competente e gli addetti ai videoterminali 

Pubblicato in domande_B

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una relazione obbligatoria (articolo 17 del D.Lgs. 81/08) che dev'essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio attività.

L’articolo 28 stabilisce che debbano essere individuati tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute come quelle derivanti dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche etc.

Le aziende fino a 10 addetti (con esclusione delle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d), che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione (art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08), dal 01/06/2013 devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate (art. 6, comma 8, lettera f, D.Lgs. 81/08) del Decreto Interministeriale 30/11/2012.

Anche le aziende fino a 50 addetti (con le esclusioni di cui art. 29, comma 7, D.Lgs. 81/08) possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività ed il relativo documento aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.

Il Datore di Lavoro, con il Documento di Valutazione dei Rischi, predispone e suggerisce le misure adeguate a prevenirli e controllarli come la manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature e la predisposizione di un programma d'interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali rischi e aumentare i livelli di sicurezza.

La valutazione dei rischi comprende l’attività svolta in qualsiasi luogo o posto di lavoro:

  • uffici, magazzini, officine, cantieri;
  • stabilimenti di produzione;
  • automezzi, macchine operatrici;
  • navi, porti, aeroporti;

Il Datore di Lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.)

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.

L’analisi dei rischi deve essere condotta con:

  • l’esame del singolo posto di lavoro e delle singole attività svolte;
  • l’individuazione dei fattori di rischio;
  • la ponderazione dei rischi;
  • la rispondenza del posto di lavoro, delle attrezzature, e dell’ambiente di lavoro alle vigenti normative di legge;
  • l’adeguatezza ergonomica della postazione di lavoro.

La valutazione è effettuata con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dal Medico Competente (MC), e comunque consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Individuati i rischi per ogni singola fase produttiva, va redatta una relazione sulle misure di sicurezza da applicare con il relativo programma di attuazione e di miglioramento.

La programmazione della sicurezza si effettua tenendo conto, per ogni singola fase, di tutte le misure di sicurezza necessarie, tra cui:

  • eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;
  • rispetto dei principi ergonomici (rapporto uomo-macchina-ambiente);
  • allontanamento dei lavoratori temporaneamente esposti a rischi gravi e immediati;
  • manutenzione periodica di macchine e attrezzature ecc.

Il DVR deve contenere, obbligatoriamente:

  • una relazione su tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione al fine di fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale
  • il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
  • i rischi derivanti da attività interferenti.

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Decreto Interministeriale 30 novembre 2012

Documenti di approfondimento:
Salute e sicurezza nei panifici: indicazioni per la valutazione dei rischi secondo il modello delle procedure standardizzate
Procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle strutture turistico-ricettive
Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di valutazione dei rischi
Check list per la compilazione del documento di valutazione dei rischi e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

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