“Inforisk” Modello applicativo per la valutazione del rischio chimico

Indicazioni operative immediatamente applicabili “sul campo” per ottemperare a quanto previsto in materia di valutazione del rischio chimico.

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Descrizione

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08 e smi e dal nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose è stata valutata la necessità di una revisione del modello di rischio chimico denominato “Inforisk”.

Tale revisione ha permesso al Gruppo di lavoro “rischio chimico” istituito dalla Regione Piemonte, di apportare alcune significative modifiche al modello di valutazione del rischio chimico, preservandone l’impostazione che ne ha permesso la diffusione e l’utilizzo in ambito di valutazione.

Si è voluto quindi rispondere alla necessità di fornire indicazioni operative, dunque immediatamente applicabili “sul campo”, per ottemperare a quanto previsto in materia di valutazione del rischio chimico, fornendo così al sistema di prevenzione strumenti adatti ad uniformare il più possibile sull’intero territorio regionale i comportamenti relativi all’applicazione della normativa sul rischio chimico.

Tali metodologie e strumenti potranno essere di supporto anche a tutti coloro che, soprattutto nell’ambito delle piccole e medie imprese, si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla presenza di sostanze chimiche in ambiente di lavoro e la conseguente valutazione del rischio. Tuttavia i soggetti che si avvarranno di questo processo di stima del rischio dovranno avere conoscenze specifiche in quanto il processo di quantificazione degli indici e valutativo è in alcuni casi complesso.

Come noto il D.Lgs. 81/08 e smi dispone che la valutazione del rischio sia effettuata dal datore di lavoro (obbligo non delegabile, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione col responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, nei casi di cui all’art. 41.

L’obbligo di nomina da parte del datore di lavoro (o del dirigente) e la concreta possibilità di partecipazione del medico competente alla valutazione del rischio, diviene quindi effettivo solamente quando deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria.

Per il rischio da agenti chimici riteniamo opportuno che la collaborazione del medico competente sia concretamente richiesta e garantita anche nella fase di avvio del processo valutativo.

Informazioni aggiuntive

  • Fonte: Regione Piemonte
  • Anno di pubblicazione: 2013

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