Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).
Fermo quanto stabilito dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, per le attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, e comunque laddove vi sia il minimo dubbio sulla presenza, l’art.249 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aero disperse nell’ambiente. Valutare i rischi legati all'amianto significa quindi verificare la probabilità che queste vengano rilasciate dai materiali e successivamente inalate.
Nella valutazione del rischio per l'amianto occorre tenere in considerazione:
- la natura dei materiali: quelli più friabili tendono più facilmente a rilasciare fibre in aria
- lo stato di degrado dei materiali: quelli più deteriorati rilasciano più facilmente fibre
- l'accessibilità dei materiali: un materiale confinato è meno a rischio di uno "a vista"
- la possibilità che questi siano perturbati: se il materiale è disturbato tenderà a rilasciare fibre.
Andranno considerati tutti quei fattori che favoriscono il rilascio di polvere: gli agenti atmosferici, le correnti d'aria, le azioni meccaniche ecc.
Il datore di lavoro ha l’obbligo, qualora si trovi nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.
Una volta definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti.
Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Legge 27 marzo 1992, n. 257
Documenti di approfondimento:
Rischio amianto
Amianto
Ricerca di amianto e corretta bonifica nelle unità edilizie
Manuale Amianto
Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali
Classificazione e Gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto
Amianto naturale: le pietre verdi calabresi