Sei qui: Scaffale News ListSafetyAppItem domande_F L'attività prevede l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali?
Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).
Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale. L'Art. 216 prescrive che il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. I valori limite di esposizione per le radiazioni sono riportati nell’Allegato XXXVII al D.Lgs. 81/08.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida oppure dati del fabbricante.
Ai fini della valutazione del rischio, occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili”, cioè intrinsecamente sicure ovvero nelle abituali condizioni di impiego “innocue” o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti. Sono considerate “giustificabili” tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate nell'ambito della valutazione dei rischi (illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa).
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti). Sono considerate sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti esposti l’arco elettrico (saldatura elettrica), le lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione, le lampade per fotoindurimento di polimeri e fotoincisione, le lampade/sistemi led per fototerapia, le lampade ad alogenuri metallici, i fari di veicoli, le lampade scialitiche da sala operatoria, le lampade abbronzanti, i corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione, i laser, ecc.
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Direttiva Macchine) prevede che se una macchina emette radiazioni non ionizzanti (quindi comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relative informazioni.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:
- ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
- ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).
Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
Documenti di approfondimento:
Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). Valutazione del rischio e scelta DPI
Radiazioni Ottiche Artificiali: esposizione a Cappe sterili e Lampade Germicide
Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali per i lavoratori e per il pubblico derivante dall’impiego di Riscaldatori ad Infrarossi
Valutazione delle radiazioni ottiche emesse da lampioni a LED per illuminazione stradale
Il rischio da Radiazioni Ottiche e Campi Elettromagnetici nelle strutture sanitarie