Martedì, 09 Gennaio 2018 11:17

L'attività prevede l'uso di sostanze chimiche?

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Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Il Titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/08 tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro. L'Art. 223 prescrive che il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, deve preliminarmente determinare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo. In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici. Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione.

La valutazione deve dimostrare che, in relazione al livello, al modo e alla durata dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi e delle circostanze in cui viene svolto il lavoro, il livello di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori comporta o meno la necessità di adottare misure generali di prevenzione finalizzate a eliminare o ridurre il rischio, applicando disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, misure specifiche di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie e di rischio.

Nella valutazione del rischio è, pertanto, possibile ricorrere alla giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata (art. 223 comma 5).

Il datore di lavoro, nel loro ruolo di utilizzatore a valle, deve prendere in considerazione, nella valutazione del rischio, le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore del prodotto utilizzato tramite la relativa scheda di sicurezza, predisposta ai sensi del Regolamento Europeo n. 1907/2006 (REACH) e a tenere conto degli aspetti di classificazione e di etichettatura di sostanze e miscele di cui al Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP).

La valutazione del rischio chimico deve essere periodicamente aggiornata (art. 223, comma 7) e comunque:

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.

 

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche
Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP)

Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH)
Regolamento UE n. 2015/830 del 28 maggio 2015 di modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Documenti di approfondimento:
Applicativo per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi
Salute e sicurezza nell’utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro
Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori
Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni
Valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti chimici pericolosi
La valutazione del rischio chimico
La sicurezza chimica nelle imprese
Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS)
Guida sulle schede di dati di sicurezza e sugli scenari d’esposizione

 

Informazioni aggiuntive

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Letto 247 volte Ultima modifica il Lunedì, 05 Febbraio 2018 10:56

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