Martedì, 09 Gennaio 2018 13:30

L’attività presenta rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici?

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Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Ai sensi dell’articolo 271 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale.

Ai fini della valutazione, devono essere considerati gli agenti biologici classificati nei quattro gruppi di cui all’art. 268 ed elencati nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Nella prima fase della valutazione del rischio biologico è necessario identificare le fonti di pericolo, gli agenti biologici pericolosi anche potenzialmente presenti e stimare l'entità dell'esposizione. A tal fine, prima di definire eventuali campagne di monitoraggio, il datore di lavoro è tenuto a utilizzare tutte le fonti scientifiche e informative disponibili, con particolare riguardo a quelle che si riferiscono al comparto e agli agenti biologici di specifico interesse.

La valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori, anche quelli temporaneamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza.

Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:

  • identificare i pericoli anche potenziali
  • stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli
  • identificare e quantificare i soggetti esposti
  • misurare l'entità di tale esposizione.

Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio.

Il rischio biologico può essere considerato trasversale ai diversi luoghi di lavoro. Sebbene ambiti lavorativi come quello sanitario, veterinario, zootecnico o dei rifiuti siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti biologici per il tipo di attività svolta, non va trascurata la presenza di agenti biologici in luoghi quali uffici, scuole, caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici, centri estetici e sportivi, ecc.

Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti. È necessario, quindi, utilizzare i DPI specifici a protezione del corpo, delle mani, degli occhi e delle vie respiratorie.

Gli impianti di condizionamento dell’aria possono divenire, in caso di scarsa o inadeguata manutenzione, fonte di diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni. Inoltre tra i batteri patogeni potenzialmente presenti in un ambiente confinato climatizzato è particolarmente rilevante l'eventuale presenza della legionella. Le aree a rischio di contaminazione sono quelle in cui è presente l'acqua e in particolare:

  • le sezioni di umidificazione
  • i sifoni di drenaggio all'interno delle Unità di Trattamento dell'Aria (UTA)
  • le torri di raffreddamento.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

 

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Documenti di approfondimento:
Rischio biologico
Agenti microbiologici
Il rischio biologico nei luoghi di lavoro
Rischio da agenti biologici nelle aziende di pulimento
La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi
Il rischio biologico nel settore della bonifica dei siti contaminati
Rischio biologico - Parassiti
Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria

Informazioni aggiuntive

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Letto 226 volte Ultima modifica il Lunedì, 05 Febbraio 2018 10:58

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