Sei qui: Scaffale News ListSafetyAppItem domande_F L’attività presenta rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni?
Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).
Il D.Lgs. 81/08 definisce (art. 234) cancerogeni e mutageni, gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare neoplasie e alterazioni genetiche. Ai fini della valutazione, devono essere considerate le sostanze cancerogene e mutagene 1A e 1B di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 236, D.Lgs. 81/08) spetta al datore di lavoro che ha l’obbligo, in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, di eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno, di progettare, con particolare importanza in sede di insediamento dell’attività, di programmare e di sorvegliare le lavorazioni in modo tale da evitare l’emissione di agenti cancerogeni e mutageni nell’aria. Solo quando ciò non è tecnicamente possibile, deve provvedere a far sì che l’esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile, tramite impianti di aspirazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione e comunque dotare l’ambiente di lavoro di un adeguato sistema di ventilazione generale.
Successivamente provvede alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni (con metodi di campionatura conformi alle indicazione dell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/08) allo scopo di verificare l’efficacia delle misure intraprese e individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente.
Per una corretta valutazione occorre considerare e stimare le caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, i quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni prodotti o utilizzati, la loro concentrazione e le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:
- ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
- ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).
Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche
Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP)
Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH)
Regolamento UE n. 2015/830 del 28 maggio 2015 di modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Documenti di approfondimento:
Agenti cancerogeni e mutageni
Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni
Valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni
Applicativo per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi