Sei qui: Scaffale News ListSafetyAppItem domande_F L'attività prevede l'esposizione a campi elettromagnetici?
Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).
Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159 di recepimento della Direttiva 2013/35/UE.
Il Capo IV (D.Lgs. 81/08), si occupa della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) con frequenze fino a 300 GHz (art. 206). I CEM in questione sono quelli provocati da onde elettromagnetiche non ionizzanti a frequenze estremamente basse (ELF) che inducono correnti elettriche nel corpo umano e onde elettromagnetiche non ionizzanti ad alta frequenza dette radiofrequenze (RF), che oltre determinati valori limite generano un aumento della temperatura, con possibili effetti nocivi. La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel giugno 2001 ha classificato i campi ELF come possibilmente cancerogeni per l’uomo.
La valutazione del rischio elettromagnetico (art. 209) deve occuparsi di definire se i lavoratori possano essere o meno esposti a un rischio di tipo professionale. Quale sia la natura di tale rischio, questo è valutato ed, eventualmente, quantificato mediante calcoli o misurazioni. Inoltre, la valutazione dovrà tenere conto delle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”. Essa prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione.
Si può effettuare la valutazione del rischio senza ricorrere a misurazioni nei casi di luoghi di lavoro e apparecchiature rientranti nell’elenco in Tabella 1 della norma tecnica CEI EN 50499. In questi casi e, in generale, nei casi in cui le esposizioni sono attese inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE, è possibile ricorrere alla giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata (art 181, comma 3). I luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio sono ad esempio "uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri, ecc. Se non è possibile giustificare, cioè essere certi che le esposizioni siano nulle o trascurabili, il datore di lavoro valuta e, quando necessario (qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’art. 208 e successivo allegato XXXVI), misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti apparati capaci di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione, la norma indica invece come necessaria una procedura di valutazione ulteriore. La norma CEI EN 50499 contiene un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:
- ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
- ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).
Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Direttiva Europea 2013/35/UE
Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159
Raccomandazione 1999/519/CE
Norma tecnica CEI EN 50499
Documenti di approfondimento:
Campi electromagnetici. Guida alle buone pratiche per l'attuazione della direttiva 2013/35/EU
Guida per le PMI per l’attuazione della direttiva 2013-35-UE sui campi elettromagnetici
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Guida per l’attuazione della direttiva 2013-35-UE sui campi elettromagnetici. Volume 1
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