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Risultati della ricerca per: elettromagnetici

Valutazione del rischio CEM apparecchiature a radiofrequenza ad uso estetico

Informazioni sulla possibile interazione fra figure professionali coinvolte nella valutazione dei rischi in campo sanitario, in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti

Pubblicato in Luoghi di Lavoro

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Fermo quanto stabilito dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, per le attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, e comunque laddove vi sia il minimo dubbio sulla presenza, l’art.249 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aero disperse nell’ambiente. Valutare i rischi legati all'amianto significa quindi verificare la probabilità che queste vengano rilasciate dai materiali e successivamente inalate.

Nella valutazione del rischio per l'amianto occorre tenere in considerazione:

  • la natura dei materiali: quelli più friabili tendono più facilmente a rilasciare fibre in aria
  • lo stato di degrado dei materiali: quelli più deteriorati rilasciano più facilmente fibre
  • l'accessibilità dei materiali: un materiale confinato è meno a rischio di uno "a vista"
  • la possibilità che questi siano perturbati: se il materiale è disturbato tenderà a rilasciare fibre.

Andranno considerati tutti quei fattori che favoriscono il rilascio di polvere: gli agenti atmosferici, le correnti d'aria, le azioni meccaniche ecc.

Il datore di lavoro ha l’obbligo, qualora si trovi nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.

Una volta definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti.

 

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Legge 27 marzo 1992, n. 257


Documenti di approfondimento:
Rischio amianto
Amianto
Ricerca di amianto e corretta bonifica nelle unità edilizie
Manuale Amianto
Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali
Classificazione e Gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto
Amianto naturale: le pietre verdi calabresi

Pubblicato in domande_F

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Il D.Lgs. 81/08 definisce (art. 234) cancerogeni e mutageni, gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare neoplasie e alterazioni genetiche. Ai fini della valutazione, devono essere considerate le sostanze cancerogene e mutagene 1A e 1B di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 236, D.Lgs. 81/08) spetta al datore di lavoro che ha l’obbligo, in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, di eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno, di progettare, con particolare importanza in sede di insediamento dell’attività, di programmare e di sorvegliare le lavorazioni in modo tale da evitare l’emissione di agenti cancerogeni e mutageni nell’aria. Solo quando ciò non è tecnicamente possibile, deve provvedere a far sì che l’esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile, tramite impianti di aspirazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione e comunque dotare l’ambiente di lavoro di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Successivamente provvede alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni (con metodi di campionatura conformi alle indicazione dell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/08) allo scopo di verificare l’efficacia delle misure intraprese e individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente.

Per una corretta valutazione occorre considerare e stimare le caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, i quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni prodotti o utilizzati, la loro concentrazione e le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

 

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche
Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP)

Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH)
Regolamento UE n. 2015/830 del 28 maggio 2015 di modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Documenti di approfondimento:
Agenti cancerogeni e mutageni

Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni
Valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni
Applicativo per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi

Pubblicato in domande_F

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Ai sensi dell’articolo 271 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale.

Ai fini della valutazione, devono essere considerati gli agenti biologici classificati nei quattro gruppi di cui all’art. 268 ed elencati nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Nella prima fase della valutazione del rischio biologico è necessario identificare le fonti di pericolo, gli agenti biologici pericolosi anche potenzialmente presenti e stimare l'entità dell'esposizione. A tal fine, prima di definire eventuali campagne di monitoraggio, il datore di lavoro è tenuto a utilizzare tutte le fonti scientifiche e informative disponibili, con particolare riguardo a quelle che si riferiscono al comparto e agli agenti biologici di specifico interesse.

La valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori, anche quelli temporaneamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza.

Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:

  • identificare i pericoli anche potenziali
  • stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli
  • identificare e quantificare i soggetti esposti
  • misurare l'entità di tale esposizione.

Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio.

Il rischio biologico può essere considerato trasversale ai diversi luoghi di lavoro. Sebbene ambiti lavorativi come quello sanitario, veterinario, zootecnico o dei rifiuti siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti biologici per il tipo di attività svolta, non va trascurata la presenza di agenti biologici in luoghi quali uffici, scuole, caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici, centri estetici e sportivi, ecc.

Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti. È necessario, quindi, utilizzare i DPI specifici a protezione del corpo, delle mani, degli occhi e delle vie respiratorie.

Gli impianti di condizionamento dell’aria possono divenire, in caso di scarsa o inadeguata manutenzione, fonte di diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni. Inoltre tra i batteri patogeni potenzialmente presenti in un ambiente confinato climatizzato è particolarmente rilevante l'eventuale presenza della legionella. Le aree a rischio di contaminazione sono quelle in cui è presente l'acqua e in particolare:

  • le sezioni di umidificazione
  • i sifoni di drenaggio all'interno delle Unità di Trattamento dell'Aria (UTA)
  • le torri di raffreddamento.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

 

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Documenti di approfondimento:
Rischio biologico
Agenti microbiologici
Il rischio biologico nei luoghi di lavoro
Rischio da agenti biologici nelle aziende di pulimento
La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi
Il rischio biologico nel settore della bonifica dei siti contaminati
Rischio biologico - Parassiti
Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria

Pubblicato in domande_F

Valutazione del rischio e misure di protezione relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

Pubblicato in Rischi Fisici

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Il Titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/08 tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro. L'Art. 223 prescrive che il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, deve preliminarmente determinare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo. In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici. Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione.

La valutazione deve dimostrare che, in relazione al livello, al modo e alla durata dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi e delle circostanze in cui viene svolto il lavoro, il livello di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori comporta o meno la necessità di adottare misure generali di prevenzione finalizzate a eliminare o ridurre il rischio, applicando disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, misure specifiche di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie e di rischio.

Nella valutazione del rischio è, pertanto, possibile ricorrere alla giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata (art. 223 comma 5).

Il datore di lavoro, nel loro ruolo di utilizzatore a valle, deve prendere in considerazione, nella valutazione del rischio, le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore del prodotto utilizzato tramite la relativa scheda di sicurezza, predisposta ai sensi del Regolamento Europeo n. 1907/2006 (REACH) e a tenere conto degli aspetti di classificazione e di etichettatura di sostanze e miscele di cui al Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP).

La valutazione del rischio chimico deve essere periodicamente aggiornata (art. 223, comma 7) e comunque:

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.

 

Documentazione obbligatoria:

Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche
Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP)

Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH)
Regolamento UE n. 2015/830 del 28 maggio 2015 di modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Documenti di approfondimento:
Applicativo per il calcolo automatico dei livelli d’esposizione agli agenti chimici pericolosi
Salute e sicurezza nell’utilizzo dei prodotti chimici sul lavoro
Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori
Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni
Valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti chimici pericolosi
La valutazione del rischio chimico
La sicurezza chimica nelle imprese
Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS)
Guida sulle schede di dati di sicurezza e sugli scenari d’esposizione

 

Pubblicato in domande_F

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale. L'Art. 216 prescrive che il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. I valori limite di esposizione per le radiazioni sono riportati nell’Allegato XXXVII al D.Lgs. 81/08.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida oppure dati del fabbricante.

Ai fini della valutazione del rischio, occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili”, cioè intrinsecamente sicure ovvero nelle abituali condizioni di impiego “innocue” o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti. Sono considerate “giustificabili” tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate nell'ambito della valutazione dei rischi (illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa).

Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti). Sono considerate sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti esposti l’arco elettrico (saldatura elettrica), le lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione, le lampade per fotoindurimento di polimeri e fotoincisione, le lampade/sistemi led per fototerapia, le lampade ad alogenuri metallici, i fari di veicoli, le lampade scialitiche da sala operatoria, le lampade abbronzanti, i corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione, i laser, ecc.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Direttiva Macchine) prevede che se una macchina emette radiazioni non ionizzanti (quindi comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relative informazioni.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

 

Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

Documenti di approfondimento:
Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). Valutazione del rischio e scelta DPI
Radiazioni Ottiche Artificiali: esposizione a Cappe sterili e Lampade Germicide
Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali per i lavoratori e per il pubblico derivante dall’impiego di Riscaldatori ad Infrarossi
Valutazione delle radiazioni ottiche emesse da lampioni a LED per illuminazione stradale
Il rischio da Radiazioni Ottiche e Campi Elettromagnetici nelle strutture sanitarie

Pubblicato in domande_F

Il Datore di Lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), effettua l’analisi e la valutazione di tutti i rischi (art. 17, D.Lgs. 81/08) presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall’uso di macchine, impianti e attrezzature, dall’uso di particolari prodotti o sostanze e, ove necessario, essa deve essere supportata da indagini e misure (microclimatiche, illuminotecniche, fonometriche, di vibrazioni, di radiazioni ionizzanti e non, di campi elettromagnetici, ecc.).

Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159 di recepimento della Direttiva 2013/35/UE.

Il Capo IV (D.Lgs. 81/08), si occupa della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) con frequenze fino a 300 GHz (art. 206). I CEM in questione sono quelli provocati da onde elettromagnetiche non ionizzanti a frequenze estremamente basse (ELF) che inducono correnti elettriche nel corpo umano e onde elettromagnetiche non ionizzanti ad alta frequenza dette radiofrequenze (RF), che oltre determinati valori limite generano un aumento della temperatura, con possibili effetti nocivi. La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel giugno 2001 ha classificato i campi ELF come possibilmente cancerogeni per l’uomo.

La valutazione del rischio elettromagnetico (art. 209) deve occuparsi di definire se i lavoratori possano essere o meno esposti a un rischio di tipo professionale. Quale sia la natura di tale rischio, questo è valutato ed, eventualmente, quantificato mediante calcoli o misurazioni. Inoltre, la valutazione dovrà tenere conto delle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”. Essa prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione.

Si può effettuare la valutazione del rischio senza ricorrere a misurazioni nei casi di luoghi di lavoro e apparecchiature rientranti nell’elenco in Tabella 1 della norma tecnica CEI EN 50499. In questi casi e, in generale, nei casi in cui le esposizioni sono attese inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE, è possibile ricorrere alla giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata (art 181, comma 3). I luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio sono ad esempio "uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri, ecc. Se non è possibile giustificare, cioè essere certi che le esposizioni siano nulle o trascurabili, il datore di lavoro valuta e, quando necessario (qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’art. 208 e successivo allegato XXXVI), misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti apparati capaci di emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione, la norma indica invece come necessaria una procedura di valutazione ulteriore. La norma CEI EN 50499 contiene un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 30 giorni (art. 29) al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie ed in ogni caso almeno:

  • ogni 3 anni, per i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 236) e biologici (art. 271);
  • ogni 4 anni (art. 181), per i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche).

 

Documentazione obbligatoria:
Documento di Valutazione dei Rischi corredato delle relazioni tecniche

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Direttiva Europea 2013/35/UE

Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159
Raccomandazione 1999/519/CE
Norma tecnica CEI EN 50499

Documenti di approfondimento:
Campi electromagnetici. Guida alle buone pratiche per l'attuazione della direttiva 2013/35/EU
Guida per le PMI per l’attuazione della direttiva 2013-35-UE sui campi elettromagnetici
I campi elettromagnetici in ambito sanitario
CEI EN 62493. Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici
Normativa e valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici
Guida per l’attuazione della direttiva 2013-35-UE sui campi elettromagnetici. Volume 1
Guida per l’attuazione della direttiva 2013-35-UE sui campi elettromagnetici. Volume 2

La valutazione del rischio CEM per portatori di dispositivi medici impiantabili attivi

Pubblicato in domande_F

1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.

Pubblicato in Rischi Fisici
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